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 Confidi
      
  

Quadro normativo

Il quadro normativo per i confidi è contenuto nell'art. 13 del dl 269/03 che oltre alla definizione di garanzia collettiva dei fidi, regolamenta anche l'organizzazione dei confidi da un punto di vista societario e ne definisce il regime fiscale.
L'art. 13 permette ai confidi di chiedere l'iscrizione all'apposito Elenco Speciale ( di cui all’art. 107 del Testo unico bancario) tenuto dalla Banca di Italia, purché assumano la forma di: società per azioni; società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata; società cooperativa (con oggetto sociale attività finanziarie ).
L’art 13 stabilisce che «l'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'art. 28 del Testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni "confidi", "garanzia collettiva dei fidi"» La Banca di garanzia dovrà, contrariamente a ciò che accade per i normali confidi, esercitare l'attività di garanzia collettiva in via prevalente e non esclusiva. La non esclusività dell'attività di garanzia consente quindi a questo tipo di confidi di svolgere anche servizi diversi tipici del settore creditizio.
I confidi iscritti nell’Elenco speciale, oltre all’attività di “garanzia collettiva”, possono quindi svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, anche le seguenti attività:

  • prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine di esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
  • gestione di fondi pubblici di agevolazione;
  • stipula di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
      

 Documentazione